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Electrical engineering
Entrance to the DIETI department
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Dottorato di Ricerca in 
Information Technology and Electrical Engineering (ITEE)

The Federico II University of Naples offers through ISU (International Student Union) the International Welcome Desk (IWD) service, to assist international PhD students, visiting PhD students, visiting professors, visiting post doc researchers, offering them useful services for their research stays in Napoli.

IWD provides assistance with:

- entry visa,

- Italian tax code,

- opening of bank account,

- accommodation,

and more.

Connect to the IWD site and register to use the services.

IWD is located at:

INTERNATIONAL WELCOME DESK ✪ Università degli Studi di Napoli  FEDERICO II
LARGO SANTA MARIA LA NOVA,12 - 80134 NAPOLI
(FIRST STAIRS on the LEFT) 

Opening time  Mon –Wed – Fri 10 – 14.00 / Tue – Thu 10 – 16.30

 

Si riportano gli articoli del Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca relativi all'esame finale e alla tesi di dottorato. Tali articoli (n. 19 e n. 20) disciplinano il rilascio del titolo di dottore di ricerca e le procedure per la redazione e valutazione della tesi di dottorato, e per l'ammissione del dottorando all'esame finale da parte del Collegio dei Docenti. 

 

Art.19 (Esame finale)

Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore e l’Università ne certifica il conseguimento, anche con il rilascio della pergamena, con la denominazione del dottorato frequentato e, su proposta del Collegio dei Docenti, dell’Area Tematica in cui, eventualmente, si articola il dottorato medesimo.

L’esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato.

Le sedute degli esami finali si terranno in due sessioni annuali, di cui una straordinaria; esse sono pubbliche e ne è assicurata la pubblicità degli atti.

Il titolo viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nell’ambito della citata valutazione, si terrà conto, altresì, della valutazione espressa dal collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato e dell’esposizione della tesi finale.

 

Art. 20 (Tesi di dottorato ed ammissione all’esame finale)

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.

Il Collegio dei Docenti, al termine del corso, esprime per ciascun dottorando un giudizio sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni e li invia all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio ed ai dottorandi interessati.

La tesi, corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, che non possono far parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale di cui al successivo articolo 22, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.

Entro il termine del corso di dottorato, il Collegio dei Docenti individua i valutatori e trasmette loro le tesi di dottorato per la valutazione. I valutatori vengono selezionati anche in base alla loro dichiarata disponibilità a revisionare la tesi in un massimo di 30 giorni. Il giudizio analitico scritto sulla tesi, contenente la proposta di ammissione o di rinvio, viene comunicato al Collegio medesimo, che lo trasmette tempestivamente all’Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

Nel caso di rinvio ed entro il termine stabilito nel rinvio stesso, la tesi integrata e/o corretta sulla base delle indicazioni fornite dai valutatori, viene trasmessa agli stessi dal Collegio dei Docenti. Entro trenta giorni dalla ricezione, i valutatori esprimeranno un nuovo giudizio sulla tesi, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. I valutatori stessi comunicheranno tale giudizio al Collegio dei Docenti, che lo inoltrerà all’Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.

Trascorso il periodo di rinvio fissato dai valutatori, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata dal nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.

Il rinvio di cui sopra comporta esclusivamente l’obbligo di integrare e/o correggere la tesi e non determina un prolungamento della durata del corso di dottorato, che cessa alla sua scadenza temporale naturale.

 

 

La Cotutela di tesi è una modalità di svolgimento del dottorato di ricerca, che comporta l'iscrizione del candidato in due università di due Paesi diversi e il rilascio di un titolo di studio riconosciuto da entrambi gli Stati.

Nel corso della preparazione della tesi, il dottorando in cotutela è seguito da due relatori di tesi o tutor, uno per ciascun Ateneo, e soggiorna di norma alternativamente nelle due istituzioni di appartenenza; la discussione si svolge di fronte a una commissione paritetica di docenti di entrambi i Paesi (almeno due per parte). 

La cotutela in sé non implica un diploma congiunto, il diploma può essere unico o doppio, ma in ogni caso deve menzionare l'esistenza della cotutela. 

Per l'Ateneo Federico II la Cotutela è disciplinata dall’Art. 14 del Regolamento di Dottorato, che contempla la co-tutela del dottorato come collaborazione tra Università, nella quale il dottorando svolge il suo lavoro di tesi presso le sedi coinvolte per periodi alterni preferibilmente di durata equivalente e comunque per un periodo minimo di sei mesiLo studente deve essere già iscritto ad un corso di dottorato.  La procedura prevede la stipula una convenzione nominativa per ogni singolo dottorando in cotutela, approvata dagli organi accademici e sottoscritta dai Rettori delle università interessate. La convenzione nominativa fa riferimento ad un accordo quadro tra i Paesi in cui si trovano le università partner. La Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) ha sottoscritto accordi quadro per la realizzazione di cotutele di tesi con Francia, Germania, Spagna, Svizzera.

La convenzione deve specificare in quale sede il dottorando pagherà le tasse (normalmente quella della prima iscrizione), dove si svolgerà la discussione della tesi, la lingua in cui questa verrà redatta e quella in cui sarà discussa.

Nel caso sia iscritto ad un dottorato all’estero (cotutela incoming), lo studente  viene iscritto al dottorato presso l'Università Federico II in soprannumero. La procedura richiede il parere favorevole del Collegio dei Docenti, previa verifica del progetto di ricerca presentato dal dottorando e sottoscritto dai rispettivi tutors.

La cotutela è attuata di norma a favore di dottorandi iscritti al 1° anno di corso.  Il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l'attivazione di una cotutela di tesi per dottorandi iscritti al 2° anno di corso qualora sussistano particolari interessi scientifici.

Ulteriori informazioni, schemi di convenzione nominativa e modello di iscrizione in soprannumero sono disponibili alla apposita pagina di Ateneo al seguente link.

Il Dottorato di Ricerca è stato introdotto nel sistema universitario italiano dalla Legge Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica (Legge 28 del 1980). Nel corso degli anni, i corsi di dottorato sono stati disciplinati da diverse normative, tra le quali:

- la Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Legge 341/1990),

- le Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo (Legge 210/1998),

- la Legge recante le Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario (Legge 240/2010).

La Legge 240/2010 prevede (Art. 9) che i corsi di dottorato possano essere istituiti - previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) su conforme parere dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) - dalle Università, dagli Istituiti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzata e da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Tale Legge dispone inoltre le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, e trova attuazione nel Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati emanato dal MUR con Decreto Ministeriale n. 226/2021 del 14 dicembre 2021, entrato in vigore il 13 gennaio 2022, riportato nel seguito di questa pagina (che ha sostituito il precedente DM n. 45/2013).

Le Linee Guida emanate dal MIUR ai fini dell’accertamento dei requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi di dottorato delle Università per il XXXVIII ciclo sono disponibili sul sito MUR.

In conformità al Regolamento ministeriale di cui al citato DM n. 226/2021, l'Università degli Studi di Napoli Federico II ha emanato il Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca, riportato nel seguito. Il Regolamento di Ateneo disciplina all'Art. 10 gli Organi del Corso di Dottorato (Coordinatore e Collegio dei Docenti) e all'Art. 15 i Diritti e doveri dei Dottorandi.

 

Il Dottorato di Ricerca in Information Technology and Electrical Engineering (ITEE) ha ricevuto l'accreditamento MUR su parere dell'ANVUR per tutti i cicli in vigore (fino al XXXVIX). 

 

 

Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca DM 226/2021

“Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”

 DM 226/2021.pdf

Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca

REGOLAMENTO-DOTTORATO_1364_2024.pdf

 

L'attestazione di Doctor Europaeus è una certificazione aggiuntiva al titolo di Dottore di ricerca che viene rilasciata a livello nazionale, acquisibile in tutti i Paesi europei congiuntamente al titolo nazionale. Non è un titolo accademico con valore sovranazionale né un titolo conferito da istituzioni internazionali; è stata tuttavia introdotta nel 1992 dalla Confederazione delle Conferenze dei Rettori dell'Unione Europea per la spendibilità in ambito europeo dei diversi titoli nazionali.  Tale certificazione deve rispettare le condizioni della Confederazione delle Conferenze dei Rettori dei paesi della Ue, recepite dalla European University Association (EUA). 

Per l'Ateneo Federico II, la certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus è disciplinata dall’Art. 25 del  Regolamento di Dottorato.

Essa potrà essere rilasciata dall'Ateneo, su delibera del Collegio dei docenti, quando sussistano le seguenti quattro condizioni (Art. 25 del Regolamento di dottorato DR/2022/2015 del 16/05/2022):

  1. Giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due valutatori, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi da quello in cui la tesi sarà discussa, le relazioni dei valutatori dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale;
  2. Presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un paese europeo diverso da quello in cui la tesi viene discussa;
  3. Parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa;
  4. Durante il dottorato bisogna aver trascorso almeno 3 mesi in un paese europeo diverso da quello in cui ha sede il dottorato.

 

Il dottorando interessato al rilascio della certificazione di Doctor Europaeus dovrà fare richiesta al Coordinatore per la delibera del Collegio dei Docenti, mediante l'apposito modulo.

 

Modulo richiesta Doctor Europæus

 

 

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