Art.19 (Esame finale)
Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Esso è conferito dal Rettore e l’Università ne certifica il conseguimento, anche con il rilascio della pergamena, con la denominazione del dottorato frequentato e, su proposta del Collegio dei Docenti, dell’Area Tematica in cui, eventualmente, si articola il dottorato medesimo.
L’esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato.
Le sedute degli esami finali si terranno in due sessioni annuali, di cui una straordinaria; esse sono pubbliche e ne è assicurata la pubblicità degli atti.
Il titolo viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. Nell’ambito della citata valutazione, si terrà conto, altresì, della valutazione espressa dal collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato e dell’esposizione della tesi finale.
Art. 20 (Tesi di dottorato ed ammissione all’esame finale)
La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Il Collegio dei Docenti, al termine del corso, esprime per ciascun dottorando un giudizio sulla tesi di dottorato, sulle attività svolte durante il corso e sulle eventuali pubblicazioni e li invia all’Ufficio Dottorato, Assegni e Borse di Studio ed ai dottorandi interessati.
La tesi, corredata dalla relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori, che non possono far parte della Commissione giudicatrice per l’esame finale di cui al successivo articolo 22, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
Entro il termine del corso di dottorato, il Collegio dei Docenti individua i valutatori e trasmette loro le tesi di dottorato per la valutazione. I valutatori vengono selezionati anche in base alla loro dichiarata disponibilità a revisionare la tesi in un massimo di 30 giorni. Il giudizio analitico scritto sulla tesi, contenente la proposta di ammissione o di rinvio, viene comunicato al Collegio medesimo, che lo trasmette tempestivamente all’Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.
Nel caso di rinvio ed entro il termine stabilito nel rinvio stesso, la tesi integrata e/o corretta sulla base delle indicazioni fornite dai valutatori, viene trasmessa agli stessi dal Collegio dei Docenti. Entro trenta giorni dalla ricezione, i valutatori esprimeranno un nuovo giudizio sulla tesi, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. I valutatori stessi comunicheranno tale giudizio al Collegio dei Docenti, che lo inoltrerà all’Ufficio competente ed ai dottorandi interessati.
Trascorso il periodo di rinvio fissato dai valutatori, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata dal nuovo parere scritto dei medesimi valutatori.
Il rinvio di cui sopra comporta esclusivamente l’obbligo di integrare e/o correggere la tesi e non determina un prolungamento della durata del corso di dottorato, che cessa alla sua scadenza temporale naturale.